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Deduzione per imprenditori 2027 in Belgio: 10%, circa 650 €

Dai redditi 2027 gli autonomi in Belgio deducono il 10% dell'utile dal reddito imponibile, fino a circa 650 €, e circa 900 € dai redditi 2029.

Di Artem Kuznetsov, fondatore

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In vigore ora
Ancora nulla per i redditi 2026. La deduzione si applica dai redditi 2027 (anno d'imposta 2028): il 10% di utili e profitti, fino a circa 650 € dopo l'indicizzazione.
Prossima modifica
Dai redditi 2029 (anno d'imposta 2030) il tetto base sale da 311 € a 415 €, circa 900 € dopo l'indicizzazione.
Impatto principale
Il tetto si raggiunge con circa 6.500 € di utile. Una deduzione di 650 € fa risparmiare circa 260 € con un'aliquota marginale del 40%, 325 € al 50%.
Cosa fare oggi
Nulla da dichiarare. Includa la deduzione nella stima dell'imposta 2027 e verifichi il tetto esatto quando il SPF Finanze pubblica gli importi indicizzati.

Fonti

  1. 01Legge del 15 luglio 2026 di riforma dell'imposta sulle persone fisiche, BS/MB 29.07.2026, numac 2026005724, titolo 11, artt. da 57 a 62
  2. 02Camera dei rappresentanti, disegno di legge DOC 56 1243/001: relazione illustrativa e analisi d'impatto (stime dei tetti indicizzati)
  3. 03Artt. 23, da 78 a 81, 129/1 e 198quater CIR 92 / WIB 92

Dai redditi 2027 i lavoratori autonomi e le libere professioni hanno una nuova deduzione per imprenditori (ondernemersaftrek / déduction pour entrepreneur): il 10% del loro utile viene sottratto dal reddito imponibile, fino a un tetto di circa 650 €. Su 40.000 € di utile sono 650 € di reddito imponibile in meno, circa 260 € fino a 325 € di imposta in meno a seconda dello scaglione. Per i redditi 2026 non cambia nulla.

La deduzione viene dalla legge del 15 luglio 2026 di riforma dell'imposta sulle persone fisiche. Si applica dall'anno d'imposta 2028, cioè all'utile che realizza nel 2027. Dai redditi 2029 il tetto sale a circa 900 €.


Chi ha diritto alla deduzione per imprenditori?

Chiunque sia tassato su utili o profitti nell'imposta sulle persone fisiche: gli autonomi in ditta individuale e le libere professioni come medici, architetti, consulenti o traduttori che lavorano a proprio nome. Che sia la Sua attività principale o un'attività complementare accanto a uno stipendio non fa differenza.

Esclusi:

  • Gli amministratori di società, sul compenso che ricevono dalla loro società. Quel compenso non è un utile né un profitto, e anche le società stesse sono escluse.
  • I coniugi coadiuvanti, sulla quota che il partner attribuisce loro. Un coniuge coadiuvante che ha anche utili o profitti propri ha diritto alla deduzione su quelli.
  • Gli aiutanti che assistono o sostituiscono un autonomo senza contratto di lavoro.
  • I gettoni di presenza, le indennità che sostituiscono un utile perso e i redditi tassati separatamente con un'aliquota propria.

Come si calcola?

Il 10% del Suo utile netto: ciò che resta dopo le spese professionali, contributi sociali compresi, e dopo eventuali perdite professionali riportate. Il tetto vale per persona e per anno.

Anno di redditoTetto nella legge (importo base)Tetto dopo l'indicizzazione
2027 (anno d'imposta 2028)311 €circa 650 €
2028 (anno d'imposta 2029)311 €indicizzato, non ancora stimato
dal 2029 (anno d'imposta 2030)415 €circa 900 €

La legge fissa importi base che vengono indicizzati ogni anno. Le cifre di circa 650 € e circa 900 € sono stime del Governo stesso nell'analisi d'impatto del disegno di legge. Il tetto esatto si conoscerà quando il SPF Finanze pubblicherà gli importi indicizzati dell'anno.

Con un tetto di circa 650 €, lo raggiunge con 6.500 € di utile. Dai redditi 2029, con circa 9.000 €.

Se presenta la dichiarazione congiunta con il partner, ciascuno di voi ha la propria deduzione sul proprio utile.


Quanto vale in imposte?

La deduzione riduce il Suo reddito imponibile, quindi fa risparmiare imposta alla Sua aliquota più alta, l'aliquota marginale.

Esempio 1. Un autonomo a titolo principale realizza nel 2027 un utile netto di 40.000 €. Il 10% è 4.000 €, quindi il tetto ferma la deduzione a circa 650 €. L'utile imponibile diventa 39.350 €.

Esempio 2. Una persona con un'attività complementare accanto a uno stipendio realizza nel 2027 un utile di 5.000 €. Il 10% è 500 €, sotto il tetto, quindi si deducono tutti i 500 €.

La Sua aliquota marginale500 € dedotti650 € dedotti
25%125 €162,50 €
40%200 €260 €
45%225 €292,50 €
50%250 €325 €

Sono stime, non il Suo avviso di accertamento. L'aliquota che si applica dipende dal Suo reddito imponibile totale, e anche gli scaglioni del 2027 vengono indicizzati. In più si aggiunge l'addizionale comunale, quindi il risparmio reale è un po' più alto. Se il Suo reddito totale resta sotto la quota esente, non c'è imposta che la deduzione possa ridurre.


Devo chiederla?

La legge non prevede alcuna domanda. Inserisce la deduzione nel calcolo del Suo utile netto, quindi deriva dall'utile che dichiara. La dichiarazione dei redditi 2027 si presenta nel 2028, e non si sa ancora se il modulo avrà una casella propria per la deduzione.


Cosa fare adesso?

  1. Nulla per la dichiarazione o l'imposta 2026. La deduzione inizia con i redditi 2027.
  2. Quando stima l'imposta 2027, per esempio per decidere sui versamenti anticipati, sottragga fino a circa 650 € dall'utile imponibile.
  3. Se sta valutando una società rispetto alla ditta individuale, la conti dal lato della ditta individuale. Il compenso di un amministratore non ne ha diritto, e il compenso minimo dell'amministratore viene dalla stessa legge.

Il titolo 11 della legge del 15 luglio 2026 (artt. da 57 a 62) ripristina l'art. 81 CIR 92 come deduzione per imprenditori: il 10% di utili e profitti (art. 23, § 1, 1° e 2°) dopo la deduzione delle perdite professionali, con un tetto di importo base di 311 € dall'anno d'imposta 2028 e di 415 € dall'anno d'imposta 2030. Il Governo stima i tetti indicizzati a circa 650 € per i redditi 2027 e circa 900 € per i redditi 2029.


Quali articoli, e da quando?

La legge del 15 luglio 2026 di riforma dell'imposta sulle persone fisiche, Moniteur belge / Belgisch Staatsblad del 29 luglio 2026, numac 2026005724, titolo 11:

  • L'art. 57 ripristina l'art. 23, § 2, 4° CIR 92: utili e profitti determinati secondo i punti da 1° a 3° sono ridotti della deduzione dell'art. 81.
  • Gli artt. 58 e 59 ripristinano la suddivisione D, «Ondernemersaftrek / Déduction pour entrepreneur», e lo stesso art. 81.
  • L'art. 60 sostituisce 311 € con 415 € all'art. 81, quarto comma.
  • L'art. 61 ripristina l'art. 198quater: la deduzione non si applica nell'imposta sulle società.
  • Art. 62: gli artt. da 57 a 59 e 61 entrano in vigore il 31 dicembre 2026 e si applicano dall'anno d'imposta 2028. L'art. 60 entra in vigore il 31 dicembre 2028 e si applica dall'anno d'imposta 2030.

L'art. 103, 3° aggiunge l'art. 81, quarto comma, all'art. 129/1, quindi il tetto è riproporzionato quando il periodo d'imposta non è un anno solare intero per un motivo diverso dal decesso (dall'anno d'imposta 2028, art. 105).

L'anno d'imposta 2027 (redditi 2026) non è interessato. Alcune fonti secondarie indicano un altro anno di partenza; il testo dell'art. 62 non lascia dubbi.

Qual è la base?

Art. 81, secondo comma: il 10% di utili e profitti dopo la deduzione delle perdite professionali degli artt. da 78 a 80. La relazione illustrativa parla di utili e profitti dopo l'imputazione di spese professionali e perdite; la base è quindi al netto dei contributi sociali (art. 52, 7°).

Esclusi dalla base:

  • le indennità per una perdita temporanea di utili o profitti;
  • i gettoni di presenza;
  • le indennità dell'art. 27, secondo comma, 5° e 6°;
  • utili o profitti di chi assiste o sostituisce un autonomo senza contratto di lavoro (aiutanti ai sensi dell'art. 6 del RD n. 38);
  • per il coniuge coadiuvante, la quota attribuita ai sensi dell'art. 86;
  • i redditi tassati separatamente ai sensi dell'art. 171.

Secondo la relazione, la quota attribuita al coniuge coadiuvante ai sensi dell'art. 86 riduce la base di chi la attribuisce prima dell'imputazione delle proprie perdite. Un coniuge coadiuvante con utili o profitti propri ha diritto su quelli.

In caso di imposizione congiunta la deduzione si calcola per contribuente, prima dell'applicazione degli artt. da 87 a 89 e 129. Ogni partner ha il proprio tetto. Tramite l'art. 235, 1° si applica anche nell'imposta dei non residenti.

Gli amministratori di società restano fuori: il loro compenso rientra nell'art. 23, § 1, 3° e 4°, non nei punti 1° e 2°.

Qual è il tetto?

Anno d'impostaAnno di redditoImporto base (art. 81, quarto comma)Indicizzato
20282027311 €circa 650 € (analisi d'impatto)
20292028311 €non stimato
dal 2030dal 2029415 €circa 900 € (analisi d'impatto)

Come riferimento, la relazione indica 620 € come importo indicizzato di 311 € per l'anno d'imposta 2026. Il tetto si raggiunge con una base di circa 6.500 € per i redditi 2027 e circa 9.000 € per i redditi 2029. Usi 650 € e 900 € solo come cifre di pianificazione finché il SPF Finanze non pubblica gli importi indicizzati.

Esempi di calcolo

ClienteUtile netto 202710%DeduzioneAl 40%Al 50%
Attività principale40.000 €4.000 €circa 650 € (tetto)260 €325 €
Attività complementare accanto a uno stipendio5.000 €500 €500 €200 €250 €

Effetto fiscale prima dell'addizionale comunale, all'aliquota marginale del cliente. Nessun effetto quando il reddito imponibile totale resta sotto la quota esente.

Cosa resta aperto?

  • Il modulo di dichiarazione per l'anno d'imposta 2028 non è pubblicato. La legge non richiede domanda; la deduzione fa parte della determinazione dell'utile netto secondo l'art. 23, § 2.
  • La legge non modifica le regole dei contributi sociali. Non stabilisce se la deduzione si riflette sul reddito su cui si calcolano i contributi sociali, e non abbiamo trovato alcuna posizione in merito.
  • La legge non modifica il credito d'imposta per redditi da attività bassi (art. 289ter CIR 92). Non stabilisce se l'utile netto ridotto si riflette sul calcolo di quel credito.

Per il fascicolo

  • Nessun effetto sulle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2027.
  • Includa la deduzione nelle stime dell'imposta 2027, anche per i versamenti anticipati, con la cifra di pianificazione di circa 650 €.
  • In una consulenza sulla costituzione di una società, la conti solo dal lato della ditta individuale. Per un cliente con attività autonoma e mandato di amministratore vale solo per utili o profitti. Il compenso minimo dell'amministratore è fissato dalla stessa legge.